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Perché una Holding?
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Perché una Holding?

La costituzione di una holding company, in Italia conosciuta semplicemente come “holding”, significa costituire una società finanziaria che detiene partecipazioni o quote di altre società sulle quali – ove controllate – esercita un’attività direttiva e di gestione del capitale.

La struttura che si viene a creare con la costituzione di una holding è quella di una piramide al cui vertice è posta la società madre o capogruppo (chiamata anche parent) e al di sotto di essa si trovano le società figlie o controllate (subsidiary).

Per differenziare le varie tipologie di holding, è utile innanzitutto distinguere tra due modelli:

  • Le holding pure o finanziarie: sono holding che hanno come unica funzione il coordinamento tecnico-finanziario delle società controllate e non svolgono alcuna attività di produzione o di scambio di beni e/o servizi.
  • Le holding impure o miste (dette anche operative): società holding che, insieme all’attività di gestione finanziaria, portano avanti attività industriali o commerciali.

Esistono inoltre:

  • Le investment holding, vale a dire holding che acquisiscono partecipazioni allo scopo di ottenere dividendi e capital gains, senza però dover controllare e gestire il capitale delle società figlie.
  • Le holding gestorie o settoriali, che possono avere sia natura finanziaria sia natura operativa, e che riuniscono società con business strategicamente interdipendenti (ad esempio quelle operano in settori complementari) al fine di gestirle in modo sinergico.
  • Le subholding, tipicamente di natura finanziaria, che si interpongono tra una società capogruppo e le varie società figlie operanti nello stesso settore. Nei gruppi più grandi non è raro che l’attività della holding venga esercitata tramite una o più subholding.
  • Le holding di famiglia, holding i cui soci sono membri della stessa famiglia o ramo familiare. Il controllo societario si concentra nelle mani del fondatore (o dei fondatori), il quale conferisce alla holding le proprie quote o azioni detenute nelle società operative subsidiary, che possono quindi essere gestite in modo unitario e accentrato. Questa tipologia di holding è particolarmente importante in Italia, dove è in assoluto la più diffusa. Il tessuto economico e produttivo italiano è infatti in gran parte costituito da imprese a guida familiare, e moltissime di queste sono di piccola o media dimensione (le cosiddette PMI). La costituzione di una holding di famiglia risulta essere una valida soluzione al sempre più attuale problema del passaggio generazionale.  I vantaggi risiedono soprattutto nella possibilità di gestire il passaggio riducendo al minimo le conflittualità familiari, che sono spesso causa di rallentamenti – se non addirittura di paralisi – dell’attività. Pianificare il trasferimento di capitale e responsabilità gestionale di un’azienda attraverso lo strumento della holding consente ad esempio di separare gli interessi di quanti – tra gli eredi – siano realmente interessati e pronti ad affrontare una gestione attiva dell’impresa, da quelli di chi guarda ai soli redditi derivanti dalla detenzione di quote o azioni, ma non è in grado o non vuole partecipare alle scelte di amministrazione.

Perché la costituzione di una holding? Utilità e benefici

Creare una holding può far realizzare alcuni importanti obiettivi, che in particolare riguardano:

  1. lo sviluppo e la diversificazione del business;
  2. l’apertura a soggetti terzi;
  3. la tutela del patrimonio aziendale;
  4. la risposta a necessità di ordine produttivo e commerciale;
  5. la risposta a necessità di ordine finanziario;
  6. l’ottimizzazione fiscale;
  7. la pianificazione del passaggio generazionale.

1)    Sviluppo e diversificazione del business

Attraverso la costituzione di una holding, un imprenditore ha la possibilità di allargare il proprio business, estendendone le attività anche in settori complementari o vicini. Ciò è utile soprattutto in un momento storico, come questo, caratterizzato dal susseguirsi di grandi cambiamenti all’interno dei sistemi economici e produttivi e dall’espandersi sempre più rapido dei mercati.

La nascita di una holding può essere connessa, inoltre, all’opportunità di partecipare finanziariamente alle prime fasi di sviluppo di start-up promettenti, acquisendone azioni o quote che verranno poi cedute, solo in un secondo momento – cioè una volta che suddette start-up avranno raggiunto il successo – a realtà di dimensione maggiore o con maggiori risorse.

2)    Tutela del patrimonio aziendale

Una delle principali ragioni per le quali si pensa alla costituzione di una holding è quella di proteggere il patrimonio aziendale, mettendolo al riparo dalle aggressioni di eventuali creditori e in generale preservandolo da vicende personali, familiari, successorie e fiscali.

Gli strumenti di protezione patrimoniale a disposizione di un’impresa italiana sono molti (il fondo patrimoniale, il trust, il patto di famiglia, gli atti o vincoli di destinazione, la polizza assicurativa e altri). Fra di essi, la holding non solo consente di tutelare il patrimonio da creditori terzi, dalle banche o dal fisco, bensì permette anche di amministrarlo e gestirlo in modo efficiente.

Di particolare rilievo è, in questo senso, la cosiddetta holding di famiglia, molto presente in Italia. Essa è utile non solo come forma di salvaguardia del patrimonio dell’impresa-famiglia, ma anche come strumento di pianificazione del passaggio generazionale e di neutralizzazione dei conflitti familiari.

3)    Gestione del passaggio generazionale

Come visto al punto precedente, creare una holding può essere la soluzione al problema del passaggio generazionale, vale a dire quel processo al termine del quale il capitale e la gestione di un’impresa vengono trasferiti dai fondatori ai successori con il fine di garantire la continuità dell’impresa stessa.

Talvolta questo processo risulta particolarmente difficile, soprattutto quando non era stato precedentemente pianificato o quando non tutti gli eredi hanno attitudini e capacità imprenditoriali. Una holding consente invece di frazionare l’impresa di famiglia in diverse e specifiche attività, distribuendo ruoli e responsabilità compatibilmente con le inclinazioni personali di ogni erede. Ad esempio si può destinare ad un figlio la gestione di una società produttiva e a un altro quella di una società commerciale, o ancora si possono coinvolgere solo alcuni figli nell’attività operativa, compensando gli altri con la detenzione di quote (senza quindi dotarli di alcun ruolo direttivo). In questo modo, la strategia del gruppo continuerebbe comunque ad essere gestita in modo unitario e coerente, poiché la governance rimarrebbe in capo alla holding.

4)    Necessità di ordine produttivo e commerciale

Nel caso – per la verità molto frequente – in cui una sola famiglia sia proprietaria di più società che, pur non operando nello stesso settore, risultano ugualmente complementari e interconnesse, può essere conveniente creare una holding in grado di indirizzarle verso una politica comune.

Attraverso la cessione del controllo delle diverse società operative alla holding è infatti possibile razionalizzarne la gestione e determinare una strategia unitaria per l’intero gruppo, mantenendone accentrata la proprietà.

Se le società in esame dovessero essere numerose e le attività coinvolte particolarmente diversificate, è comunque possibile utilizzare delle subholding di settore, guidate da soggetti specializzati nello specifico campo d’interesse. La società capogruppo avrà la responsabilità di coordinare le altre dettando loro un indirizzo comune, mentre le società figlie si occuperanno della gestione operativa.

5)    Necessità di ordine finanziario

Le società di proprietà di una stessa famiglia possono avere esigenze di carattere finanziario molto diverse, non solo in termini di capitale disponibile, ma anche di tempistiche. Ad esempio le principali risorse e necessità finanziarie delle società componenti il gruppo potrebbero non concentrarsi nella stessa parte dell’anno, oppure una società potrebbe incorrere in difficoltà finanziarie laddove un’altra potrebbe al contempo ritrovarsi con un eccesso di liquidi.

Con l’utilizzo di un contratto di cash pooling, la holding può svolgere la funzione di “tesoriere”, accentrando tutta la liquidità del gruppo e mettendola a disposizione della società operativa che di volta in volta ne avrà bisogno, senza che questa debba quindi accedere al credito bancario. In questo modo si andranno ad annullare tutti quei vincoli e costi che il ricorso al sistema bancario comporta per le imprese.

Per quanto riguarda la richiesta di finanziamenti, inoltre, la presenza di una holding garantisce l’indubbio vantaggio di avere una maggiore credibilità agli occhi del sistema bancario. Prendiamo per esempio il caso di una società operativa che avesse bisogno di risorse finanziarie per sviluppare la propria attività: in questa circostanza la banca sarà certamente più incline a concedere il prestito alla holding (che a sua volta lo metterà a disposizione della società controllata) potendo questa dare maggiori garanzie di solvibilità e stabilità.

6)    Ottimizzazione fiscale

La holding è un valido strumento di pianificazione tributaria in quanto consente di usufruire di alcuni speciali regimi di tassazione agevolata (ad esempio quello della Participation Exemption), nonché di attuare particolari strategie di allocazione che consentano una distribuzione degli utili ottimizzata e più efficiente dal punto di vista del prelievo fiscale.

Elencati sinteticamente i motivi per i quali può essere utile costituire una holding, passiamo ora ad analizzare nel dettaglio quali vantaggi essa offre dal punto di vista fiscale, finanziario e amministrativo.

I vantaggi fiscali della costituzione di una Holding

I principali vantaggi fiscali derivanti dalla costituzione di una holding sono:

  • La possibilità di usufruire del regime della Participation Exemption (PEX)
  • L’utilizzo del consolidato fiscale o dell’Iva di gruppo
  • La possibilità di utilizzare i finanziamenti infragruppo
  • Lo sfruttamento della tassazione agevolata sui dividendi

La Participation Exemption (PEX)

La Participation Exemption, abbreviata in “PEX”, è stata introdotta con il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, attuativo della legge delega n. 80 del 7 aprile 2003 e contenente la riforma dell’imposizione sul reddito delle società (spesso ricordata come “riforma Tremonti”).

La riforma – originata dalla necessità di armonizzare il sistema fiscale italiano con quello prevalente negli altri Paesi dell’Unione europea – ha apportato variazioni sostanziali alla disciplina contenuta nel D.P.R. 917/86, altrimenti detto Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), modificandone anche la struttura e la suddivisione interna.

Le modifiche di maggior rilievo hanno riguardato:

  • la sostituzione della vecchia Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (IRPEG) con l’attuale Imposta sul Reddito delle Società (IRES);
  • il regime di tassazione dei dividendi, con l’abolizione del credito d’imposta;
  • l’introduzione del consolidato fiscale;
  • il contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese (“thin capitalization”);
  • il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali;
  • la riduzione dell’aliquota al 33%;
  • l’esenzione per le plusvalenze realizzate su partecipazioni (la cosiddetta “participation exemption”).

Secondo quanto disposto dal nuovo articolo 87, le eventuali plusvalenze generate dalla cessione di quote o azioni da parte di un soggetto IRES concorrono in misura minima alla formazione del reddito imponibile – essendo infatti esenti al 95% – a condizione però che il soggetto cedente rispetti una serie di requisiti. Questi riguardano, tra le altre cose, il periodo di possesso delle partecipazioni (almeno dodici mesi di possesso ininterrotto prima della cessione) e la residenza fiscale della società partecipata. Sono infatti esclusi i Paesi “a fiscalità privilegiata”, vale a dire quelle nazioni comunemente definite “paradisi fiscali” poiché assoggettate a regimi di tassazione estremamente bassi o addirittura nulli.

Possono invece godere del regime PEX tutti i soggetti di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir). Nello specifico, si tratta delle società di capitali (S.p.A.; S.a.p.A.; S.r.l.), delle società cooperative, delle società di mutua assicurazione, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (comprese le società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali), delle società di armamento e degli enti pubblici e privati, residenti e non, diversi dalle società (inclusi i trust, i consorzi e le associazioni non riconosciute).
Non si applica, invece, alle persone fisiche, agli investitori istituzionali, alle società semplici e a tutti gli enti ad esse equiparati.

Il regime PEX consiste essenzialmente in una considerevole detassazione delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni.

Accanto al regime di esenzione fiscale delle plusvalenze, il legislatore ha altresì previsto l’indeducibilità delle minusvalenze per le medesime partecipazioni. Anche le minusvalenze sono pertanto divenute, a seguito della riforma, fiscalmente irrilevanti.

Per quanto riguarda il caso delle holding, l’art. 87, comma quinto, detta delle disposizioni specifiche, prevedendo che

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Tanto per le holding “pure”, quanto per le holding “operative”, i due requisiti oggettivi di cui alle lettere c) e d) dell’art.87 – quindi la residenza fiscale e l’esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale – devono essere rispettati dalle società partecipate e non dalla partecipante.

Riassumendo, per ciò che riguarda le holding, il regime della participation exemption rileva in presenza delle seguenti condizioni:

  1. possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;
  2. classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  3. residenza fiscale in un Paese che non abbia regime fiscale privilegiato da parte delle società indirettamente partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio della holding;
  4. esercizio, da parte della società partecipata, di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 Tuir.

Il consolidato fiscale e l’IVA di gruppo

Il consolidato fiscale è un particolare regime fiscale che consente alle società di optare per una tassazione di gruppo, calcolando l’IRES di competenza in modo unitario (riunendo, nel caso delle holding, la tassazione delle società controllate con quella della capogruppo).

In sostanza tramite lo strumento del consolidato fiscale viene determinata un’unica base imponibile, e quindi un unico importo da versare, per l’intero gruppo di imprese aderenti. Il gruppo ottimizza la sua gestione finanziaria: in questo modo, infatti, le società aderenti al consolidato non solo liquidano le imposte dovute su di un imponibile pari alla somma algebricadi quelli determinati in capo a ciascuna società aderente (oltre ad apportare eventuali rettifiche di consolidamento) ma possono compensare tra di loro i rispettivi crediti e debiti d’imposta.

La possibilità di optare per il regime del consolidato fiscale è disciplinata agli artt. 117-129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Ai fini dell’esercizio del consolidato fiscale, si distinguono la “società controllante” (quella che effettua il consolidamento) e le “società controllate” (quelle incluse nel consolidato). La prima deve possedere una partecipazione rilevante in ogni società controllata che intenda aderire al consolidato. La normativa considera “rilevante” una partecipazione nella misura in cui consista in almeno il 50% del totale, in termini di maggioranza sia di voti in assemblea ordinaria, sia in termini di partecipazione agli utili, sia di partecipazione al capitale (soglia da verificare tenuto conto del possibile effetto demoltiplicativo).

Sono escluse dalla possibilità di accedere al consolidato tutte le società che già usufruiscono della riduzione dell’aliquota IRES, quelle che hanno optato per il regime di trasparenza in quanto partecipate o per quello di tonnage tax, nonché le società soggette a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa.

Come stabilito all’articolo 118, primo comma, l’esercizio dell’opzione

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Tale importo è poi rettificato per effetto delle variazioni di consolidamento di cui all’art. 122.

Va detto infine che non tutte le società presenti nel gruppo sono tenute ad aderire al consolidato: la scelta di esercitare l’opzione è rimessa infatti ad ognuna di esse singolarmente.

Un’altra agevolazione prevista per le holding è quella data dalla disciplina dell’Iva di gruppo, introdotta con il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (noto come “Decreto Iva”) in particolare all’art. 73 comma 3, le cui disposizioni applicative sono contenute nel D.M. del 13 dicembre 1979 (poi parzialmente modificate dalla legge di bilancio 2017).

In base a questa disciplina, la società controllante concentra su di sé tutti gli obblighi relativi alle liquidazioni periodiche dell’Iva (mensili o trimestrali) e al conguaglio di fine anno, in modo da compensare le eventuali posizioni creditorie con quelle debitorie.

Con l’opzione dell’Iva di gruppo le imprese tra loro collegate possono infatti costituirsi come gruppo unico ed essere considerate congiuntamente, come fossero un unico contribuente, nei confronti del fisco (solo ai fini Iva).

Il gruppo opererà sotto un’unica partita Iva e come unico soggetto fiscale, di conseguenza le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorrenti tra le imprese che ne fanno parte non saranno considerate operazioni rilevanti ai fini dell’imponibile Iva.

In altre parole ancora, le operazioni interne al gruppo non saranno soggette ad Iva, mentre quelle verso soggetti esterni si considerano poste in essere dal gruppo e non dalla singola impresa che le ha effettuate.

All’Iva di gruppo sono ammesse, in veste di società controllanti, le società di capitali e gli enti diversi dalle società, mentre le società controllate possono essere società di capitali o di persone. La controllante deve però possedere azioni o quote per più del 50% del loro capitale.

I finanziamenti infragruppo

Un altro interessante risultato conseguibile attraverso l’utilizzo di una holding è quello di poter razionalizzare la funzione finanziaria attraverso il coordinamento-accentramento della pianificazione operativa e/o strategica delle società partecipate.

finanziamenti infragruppo sono generalmente realizzati nei gruppi di società in cui non sia stato formalizzato l’accentramento della tesoreria tramite un accordo di cash pooling.

La tassazione agevolata sui dividendi

Un altro vantaggio dato dalla creazione di una holding è quello di poter agire come “società cassaforte”, accentrando tutti i dividendi delle società partecipate e quindi concentrando nelle sue mani la gestione finanziaria dell’intero gruppo.

L’imponibilità degli utili, grazie alla PEX, è ridotta al 5%, e in taluni casi si può giungere fino alla completa detassazione dei dividendi distribuiti, ovvero quando si tratta di holding estere costituite in paesi dell’Unione europea. Ciò è possibile nel rispetto della disciplina prevista dalla “Direttiva Madre-Figlia” (Direttiva n. 90/435/Cee, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 136/1993) e, in alcune situazioni, dalle Convenzioni internazionali.

Per questa ragione, l’utilizzo di una holding è particolarmente consigliato nel caso di gruppi a vocazione internazionale. Ad esempio una holding di partecipazioni tedesca può ricevere dividendi in esenzione di imposta da una sua società controllata italiana.

Attraverso questo sistema di trasferimento dei dividendi agevolato, la holding potrà poi decidere come gestire la liquidità accentrata: se reinvestirla nelle società controllate o se, ad esempio, distribuirla ai soci.

I vantaggi finanziari

Tra i vantaggi derivanti dalla costituzione di una holding, va senz’altro menzionata la possibilità di razionalizzare l’assetto finanziario dell’intero gruppo ad essa sottoposto.

Come abbiamo già visto, attraverso la holding è possibile gestire in maniera ottimale le disponibilità finanziarie delle diverse società controllate, accentrandole in capo ad un unico soggetto giuridico (la società capogruppo) secondo un accordo di cash pooling.

Con questo termine si indica infatti l’accentramento di tutte le risorse finanziarie (tanto i flussi in entrata quanto i flussi in uscita) di un gruppo presso un’unica società (detta pooler), la quale gestirà la liquidità e i pagamenti di tutte le altre (partecipants).

Tramite questo meccanismo una società del gruppo può trasferire il suo eccesso di liquidità ad un’altra che invece ne ha bisogno, senza che quest’ultima debba ricorrere al credito bancario, notevolmente più costoso.

Per attuarlo sarà necessario realizzare un sistema di conti correnti comprendente un conto “centrale” (pool account) e tanti conti “periferici” quante sono le società del gruppo che intendano partecipare.

Gli schemi di gestione del cash pooling sono essenzialmente due:

  1. “a saldi compensati” (notional cash pooling): in questo caso ogni società che partecipa all’accordo ha un proprio conte corrente aperto; i conti di ciascuna società potranno andare a debito purché il saldo complessivo di tutti i conti sia positivo o pari a zero. Non vi sono movimentazioni dei saldi dei conti bancari appartenenti alle società incluse nel sistema: la compensazione è infatti solo “virtuale”, non “fisica”. La sua gestione è quindi operativamente meno complessa. Va detto, però, che il notional cash pooling non è sempre riconosciuto dagli ordinamenti giuridici: in Italia, ad esempio, la sua applicazione è ostacolata, pur nell’assenza di norme che lo vietano espressamente.
  2. “a saldi zero” (zero balance system): una singola società del gruppo, generalmente la controllante (definita in questo caso pooler) è titolare di un conto corrente nel quale vengono accentrate tutte le operazioni contabilizzate e i saldi dei conti correnti delle altre società. La liquidità presente nei conti periferici viene quindi quotidianamente – di norma a fine giornata – riversata nel conto corrente centrale; all’inizio di ciascun giorno tutti i conti presenteranno quindi un saldo effettivo uguale a zero. Dal punto di vista gestionale è più complesso rispetto al notional cash pooling, poiché prevede l’effettiva movimentazione della liquidità dai conti correnti delle società partecipanti a quello centrale, da realizzarsi sulla base di specifici contratti stipulati in precedenza. Il cash pooling zero balance è comunque il modello maggiormente conosciuto e utilizzato in Italia.

I vantaggi di gestione

I benefici connessi alla creazione di una holding riguardano anche l’aspetto gestorio, in particolar modo perché questa garantisce il raggruppamento e il consolidamento della proprietà del gruppo.

Anche le funzioni e i servizi comuni alle diverse società controllate possono essere accentrati, aumentandone così l’efficienza e allo stesso tempo riducendone i costi.

Infine gli eventuali dissidi tra i soci possono essere contenuti e risolti più facilmente al livello della capogruppo, senza ostacolare l’attività delle società operative; allo stesso modo si possono gestire, eliminando o comunque riducendo i conflitti, la cessione di quote o il passaggio generazionale.

La tassazione della holding

Abbiamo già visto come la creazione di una holding rappresenti una delle migliori strategie di pianificazione fiscale per semplicità ed efficacia.

L’aliquota IRES per le società di capitali è fissata di norma al 24%, ma è possibile optare – rispettando alcune condizioni richieste per legge – per il regime della trasparenza fiscale.

Il sistema della trasparenza fiscale, disciplinato agli artt. 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevede che il reddito di una società sia tassato imputando gli utili o le perdite generate dalla società direttamente in capo ai soci, ognuno dei quali ne risponde pro quota.

Mentre nel regime ordinario è tassata la società che ha prodotto il reddito, in questo caso il reddito è attribuito ai singoli soci. L’opzione della trasparenza fiscale può essere molto conveniente quando i soci hanno posizioni fiscali favorevoli, ad esempio se possono usufruire di spese deducibili e e crediti d’imposta compensabili.

Più alto sarà il reddito imponibile della società, minore diverrà la convenienza del regime della trasparenza. Infatti, l’IRES delle società è proporzionale al reddito, mentre la distribuzione del reddito tra i soci comporta una tassazione individuale con un’aliquota IRPEF mediamente più bassa. Allo stesso modo è sconsigliabile aderire alla trasparenza fiscale quando i soci non sono numerosi o hanno altri redditi rilevanti.

Come si costituisce una holding

La holding si costituisce per atto pubblico. Uno degli elementi fondamentali della sua costituzione riguarda la scelta della forma giuridica (società di persone o società di capitali) e del modello di governance secondo cui strutturarla.

Una holding potrà avere la veste giuridica di:

  • Società semplice
  • Società in nome collettivo
  • Società in accomandita semplice
  • Società a responsabilità limitata
  • Società per azioni
  • Società in accomandita per azioni

La società semplice (S.s.)

È il modello più elementare di società di persone, la cui principale caratteristica è quella di non poter avere per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale. La sfera di applicazione, quindi, riguarda prevalentemente l’esercizio di attività agricole o di attività professionali in forma associata e, in taluni casi, la gestione di immobili.

Può essere considerata come “forma base” della società di persone, in quanto è regolata da norme applicabili anche a tutte le altre – più complesse – salvo espresse deroghe o differente specifica regolamentazione.

Viene costituita tramite la stipula di un contratto sociale per il quale non è richiesto il rispetto di particolari formalità, tranne quelle connesse alla natura dei beni conferiti. Infatti, al momento della costituzione, i soci devono dotare la società di un fondo comune tramite il conferimento dei beni e servizi necessari all’attività da realizzare (beni mobili e immobili, denaro, crediti, attività lavorativa). Non è richiesto un capitale sociale minimo.

Entro trenta giorni la società costituita deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

Prevede la responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali, tuttavia consente la firma di un patto (che deve essere portato a conoscenza dei terzi) per limitare la responsabilità di alcuni soci.

La società semplice ha inoltre un’autonomia patrimoniale imperfetta: il patrimonio destinato all’oggetto sociale è separato rispetto al patrimonio dei singoli soci, ma un eventuale creditore sociale potrà soddisfarsi anche sui patrimoni personali dei soci in caso di insufficienza di quello societario. Il creditore personale di un socio, invece, non può aggredire il patrimonio della società, ma può rivalersi sulla quota di utili a lui spettanti e finanche chiederne la liquidazione complessiva se gli altri beni del socio debitore non fossero sufficienti ad estinguere il debito.

I vantaggi della società semplice sono dati dal suo essere quasi priva di formalismi (circostanza che garantisce un abbattimento dei costi gestionali) e dalla sua flessibilità di amministrazione.

Normalmente è organizzata secondo il principio di amministrazione disgiunta (ciascun socio è amministratore in via autonoma), ma è possibile prevedere l’amministrazione congiunta, l’amministrazione mista (ossia disgiunta in via ordinaria e congiunta in via straordinaria) e anche l’amministrazione di un unico socio. Altro vantaggio è sicuramente quello di avere regole di contabilità piuttosto semplici.
Tra le altre cose, infatti, non è tenuta a redigere un bilancio annuale.

La società in nome collettivo (S.n.c.)

È il modello “base” di società per ciò che riguarda lo svolgimento di attività commerciali (generalmente di dimensione medio-piccola).

Anch’essa si costituisce per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un Notaio ed è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali; al contrario di quanto avviene per la società semplice, non è però possibile stipulare patti al fine di escludere la responsabilità di uno o più soci.

Diversamente dalla società semplice, la società in nome collettivo è soggetta a fallimento.

La società in accomandita semplice (S.a.s.)

Come la società in nome collettivo, anche la società in accomandita semplice è società commerciale. Anch’essa è costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Prevede la suddivisione dei soci in accomandatari e accomandanti.

  • I soci accomandatari, sono coloro cui è attribuita l’amministrazione della società, nonché la sua rappresentanza. Hanno responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali. Il loro nome compare nella ragione sociale della società.
  • I soci accomandanti hanno invece responsabilità per le obbligazioni sociali limitatamente alle quote conferite. Sono pertanto anche esclusi dall’amministrazione della società (se non in forza di procura speciale per singoli affari).

Queste caratteristiche rendono la S.a.s. particolarmente utile ai fini della pianificazione del passaggio generazionale, ad esempio nel caso in cui sia presente più di un erede e non tutti abbiano le competenze per assumere ruoli direttivi all’interno dell’impresa, o comunque non tutti siano ad essi interessati.

La società a responsabilità limitata (S.r.l.)

La società a responsabilità limitata è un tipo di società di capitali, in cui le partecipazioni dei soci sono rappresentate da quote e non da azioni. Ogni socio è quindi titolare di una quota unitaria corrispondente ad una frazione del capitale sociale da lui sottoscritta; proporzionalmente alla quota posseduta da ciascun socio saranno poi suddivisi i diritti sociali.

Viene tradizionalmente utilizzata per attività di dimensioni più ridotte rispetto a quelle che si costituiscono in forma di società per azioni.

È dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: i soci non sono quindi responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, per le quali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Si costituisce per atto pubblico, in forma di contratto o anche di atto unilaterale (se si tratta di una società unipersonale).

Il capitale sociale deve essere pari ad un minimo di 10.000 euro, e il 25% dei conferimenti in denaro deve essere versato al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo. Da qualche anno la legge consente che il capitale iniziale sia inferiore a patto che i conferimenti siano fatti esclusivamente in denaro e vengano versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione. In questo caso l’ammontare deve comunque essere superiore a 1 euro.

Per quanto riguarda l’assetto amministrativo, la S.r.l. gode di un ampio margine di discrezionalità. La legge infatti consente di personalizzare un gran numero di clausole statutarie, dando alla S.r.l. molta flessibilità dal punto di vista organizzativo.

La società per azioni (S.p.A.)

La società per azioni, disciplinata agli articoli 2325 ss. del Codice Civile, è il modello più rilevante e diffuso di società di capitali e rappresenta, indubbiamente, la forma più evoluta di organizzazione di un’impresa.

Si costituisce per atto pubblico (contratto associativo o atto unilaterale nel caso di S.p.A. unipersonali) e viene in esistenza solo nel momento della sua registrazione, a cura del notaio, presso il Registro delle Imprese. Prima della registrazione, infatti, la società non ha personalità giuridica, e il contratto associativo produce effetti solo tra le parti.

A seguito dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, una società per azioni può essere dichiarata nulla soltanto in tre casi: la mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico; l’illiceità dell’oggetto sociale; la mancanza, nell’atto costitutivo, di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.

È dotata di autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni sociali risponde solo ed esclusivamente la società stessa con il suo patrimonio, che risulta quindi nettamente separato da quello dei soci.

Per la sua costituzione è necessario un capitale minimo di 50.000 euro, di cui il 25% deve essere versato nelle mani degli amministratori. Per alcune tipologie di S.p.A. è tuttavia previsto un capitale minimo più elevato.

Il capitale sociale è frazionato in azioni. Ogni azione rappresenta una quota di partecipazione e incorpora i relativi diritti sociali, oltre ad essere, di norma, liberamente trasferibile.

I diritti derivanti dal possesso di una o più azioni possono essere di tipo amministrativo, patrimoniale, di controllo o di disposizione.

Esistono società per azioni “aperte” (quotate o non quotate), se fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e società per azioni “chiuse” nel caso contrario.

Per quanto concerne l’assetto amministrativo, si possono individuare tre diversi modelli:

  • il modello tradizionale, nel quale esiste un organo amministrativo – composto da più persone (Consiglio di Amministrazione) o da una soltanto (amministratore unico) – che gestisce la società per il conseguimento dell’oggetto sociale. La rappresentanza spetta, di norma, al presidente del C.d.A. ovvero l’amministratore unico. L’organo di controllo è invece il Collegio Sindacale.
  • il sistema dualistico, caratterizzato dalla presenza– in luogo del C.d.A. – di un Consiglio di Gestione, eletto dal Consiglio di Sorveglianza (che si configura come organo di controllo), a sua volta eletto dall’Assemblea dei soci.
  • il sistema monistico, il quale prevede, come nel caso del sistema tradizionale, che l’amministrazione sia affidata al Consiglio di Amministrazione; tuttavia quest’ultimo è sottoposto al controllo di un Comitato costituito al suo interno.

I soci compongono l’Assemblea, che è tenuta a riunirsi almeno una volta all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio. Non ha compiti di amministrazione, ma deve essere convocata per deliberare su questioni importanti, quali ad esempio la modifica dello statuto o l’aumento del capitale sociale. Nell’Assemblea ogni socio gode di uno specifico numero di voti determinato dal numero di azioni possedute.

Lo scioglimento della società per azioni si ha tramite delibera assembleare verbalizzata dal notaio. I motivi possono essere diversi, dal conseguimento dell’oggetto sociale alla sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; dall’impossibilità di funzionamento dell’Assemblea a una riduzione del capitale sociale tale da renderlo non più rispettoso del minimo fissato dalla legge.

In tutti i casi di scioglimento, occorre nominare un liquidatore, deputato ad estinguere i debiti, ad incassare i crediti e a definire tutte le partite contabili rimaste in sospeso.

La società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

La società in accomandita per azioni è una società di capitali, dotata di personalità giuridica e avente capitale sociale diviso in azioni, che si differenzia dalla S.p.A. poiché prevede due diverse categorie di soci:

  1. i soci accomandatari
  2. i soci accomandanti

soci accomandatari sono gli amministratori di diritto e sono personalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Sono soggetti agli obblighi previsti per gli amministratori delle società per azioni.

soci accomandanti rispondono invece nei limiti del proprio conferimento, ma sono esclusi dall’attività di amministrazione.

Per le S.a.p.a. valgono le stesse norme che si applicano alle società per azioni, con alcune specifiche:

  • l’atto costitutivo deve indicare i soggetti accomandatari;
  • la denominazione sociale deve contenere il nome di uno o più accomandatari.

Contrariamente a quanto avviene nelle società in accomandita semplice, in questo tipo di società il ruolo di accomandatario non può essere scisso da quello di amministratore.

La scelta di costituire una S.a.p.a. può risultare utile a grande imprese di famiglia, intenzionate a impedire scalate azionarie da parte di soggetti esterni; tuttavia, si tratta di una forma societaria che non ha incontrato ampia diffusione.

Tra i motivi di scioglimento, oltre a quelli già visti per le società per azioni, vi è anche quello di cessazione dalla carica di tutti gli accomandatari: se nel termine di 180 giorni non si è provveduto alla loro sostituzione, la società è da considerarsi estinta. Durante tale periodo è comunque nominato un amministratore provvisorio, il quale ha un potere che si limita al compimento di atti di ordinaria amministrazione e non assume la qualifica di socio accomandatario.

La scelta di quale forma giuridica dare alla holding passa da una serie di valutazioni. Tanto le società di persone quanto le società di capitali presentano dei pro e dei contro dal punto di vista gestionale, dal punto di vista fiscale e per ciò che riguarda costi e adempimenti.

u/Assoholding — 7 days ago
▲ 3 r/Holdingfinanziarie+1 crossposts

Nel diritto societario italiano la holding si legge attraverso le regole sul controllo ex art. 2359 c.c. e sulla direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., con conseguenti responsabilità e obblighi di pubblicità. Questa formulazione è importante perché tiene insieme struttura, potere e responsabilità.

Il primo pilastro: il controllo societario

Il primo pilastro normativo è l’art. 2359 c.c. La disposizione considera controllate le società in cui un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante, oppure di un’influenza dominante derivante da particolari vincoli contrattuali. Questa è la base tecnico-giuridica da cui nasce la nozione di capogruppo.

Ciò significa che il diritto societario non guarda solo alla percentuale formale di capitale posseduto. Guarda soprattutto alla capacità di incidere sulla volontà della società partecipata. È per questo che anche una partecipazione non totalitaria può dare luogo a controllo, purché sia sufficiente a determinare stabilmente l’indirizzo assembleare o gestionale della società.

Diritto Holding, il secondo pilastro: il gruppo come fenomeno giuridico

Sul piano economico, il gruppo è un’aggregazione di imprese soggette a controllo unitario, spesso organizzata in forma piramidale con una holding al vertice. Nel diritto societario italiano il gruppo non è solo una realtà di fatto: è un fenomeno che può produrre effetti precisi su responsabilità, trasparenza e tutela dei terzi.

Questo passaggio è essenziale. Il gruppo non cancella l’autonomia giuridica delle singole società. Le controllate restano soggetti distinti, ciascuno con propri organi, patrimonio e creditori. Proprio per questo il diritto si occupa di stabilire quando e come la holding possa influenzarle legittimamente, e quando invece quell’influenza diventi problematica.

Controllo e direzione non coincidono sempre

Un errore frequente è sovrapporre automaticamente controllo e direzione e coordinamento. In realtà, il controllo è un dato strutturale, mentre la direzione e coordinamento riguarda l’esercizio effettivo di un potere di indirizzo. Anche fonti operative di area camerale e professionale distinguono infatti la mera posizione di controllo dall’attività concreta di governo del gruppo.

Questa distinzione è molto utile anche sul piano editoriale, perché aiuta il lettore a capire che non ogni società controllante esercita necessariamente una direzione unitaria in senso rilevante ex art. 2497 c.c. Tuttavia, quando la holding impartisce linee strategiche, centralizza decisioni o orienta stabilmente le controllate, il tema della direzione e coordinamento entra pienamente in gioco.

L’art. 2497 c.c. e la responsabilità della capogruppo

L’art. 2497 c.c. stabilisce che le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale sono direttamente responsabili verso i soci della controllata per il danno arrecato alla redditività e al valore della partecipazione, e verso i creditori sociali per la lesione all’integrità del patrimonio della società. La norma aggiunge anche che non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento oppure venga integralmente eliminato.

Questa è una delle disposizioni più importanti dell’intero diritto dei gruppi. Il legislatore, infatti, non vieta la direzione unitaria del gruppo, ma ne disciplina i limiti. La holding può legittimamente orientare le controllate nell’interesse del gruppo, ma non può sacrificare in modo scorretto l’interesse della singola società eterodiretta. Se lo fa, scatta la responsabilità.

La pubblicità della direzione e coordinamento

Un secondo fronte molto rilevante è quello della pubblicità legale. Le Camere di commercio ricordano che l’art. 2497-bis c.c. impone di dare pubblicità alla soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento e attribuisce agli amministratori la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata conoscenza di tali fatti. La comunicazione va effettuata al Registro delle imprese con le modalità previste dalla modulistica camerale.

Questo profilo è spesso sottovalutato, ma è centrale. Una holding non opera solo “dentro” il gruppo: opera anche verso l’esterno, nei confronti di soci, creditori, controparti, professionisti e mercato. Per questo il diritto pretende che la soggezione a direzione e coordinamento sia resa conoscibile. La trasparenza non è un elemento accessorio; è parte integrante della disciplina del gruppo.

Holding e corretta gestione dei rapporti infragruppo

Sul piano pratico, la disciplina societaria delle holding si traduce in una regola molto concreta: più il gruppo è integrato, più devono essere chiari i rapporti infragruppo. La costituzione della holding incide su struttura del gruppo, flussi finanziari e tracciabilità delle decisioni, e che errori iniziali di impostazione si riflettono poi su bilanci, contratti, operazioni straordinarie e gestione quotidiana.

Questo significa che il diritto societario della holding non vive solo nelle norme del Codice civile, ma anche nella qualità dell’architettura concreta: statuti coerenti, delibere tracciabili, ruoli chiari, rapporti ben formalizzati e un uso non arbitrario del potere di gruppo. In assenza di questi presidi, la holding rischia di essere formalmente esistente ma sostanzialmente fragile.

FAQ

Qual è la norma base sul controllo nelle holding?
L’art. 2359 c.c., che individua le ipotesi di controllo e collegamento tra società.

Che cosa disciplina l’art. 2497 c.c.?
Disciplina la responsabilità di chi esercita attività di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

Esiste un obbligo di pubblicità per la direzione e coordinamento?
Sì. Le Camere di commercio richiamano l’obbligo di pubblicità della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis c.c.

Controllo e direzione coincidono sempre?
No. Il controllo è una posizione societaria; la direzione e coordinamento riguarda l’effettivo esercizio di un potere di indirizzo sul gruppo.

u/Assoholding — 22 days ago
▲ 15 r/Holdingfinanziarie+1 crossposts

La formula “tassazione holding 1,2%” è tra le più utilizzate quando si parla di holding societarie. È anche una delle più fraintese.

Nel linguaggio corrente viene spesso presentata come se fosse un’aliquota speciale, quasi un regime premiale riservato a chi costituisce una holding. La realtà tecnica è più precisa: l’1,2% non è una tassa autonoma, né un beneficio automatico. È l’effetto fiscale che può derivare dal regime di parziale esclusione dei dividendi previsto dall’articolo 89 del TUIR, quando una società soggetta a IRES percepisce utili distribuiti da una società partecipata. Il TUIR prevede, per i soggetti IRES, l’esclusione dal reddito del 95% degli utili distribuiti da società ed enti residenti, con imponibilità del 5% residuo.

Il dato numerico è noto:

  • dividendo distribuito dalla società operativa alla holding: 100.000 euro;
  • quota esclusa da imposizione: 95.000 euro;
  • quota imponibile IRES: 5.000 euro;
  • IRES ordinaria al 24% sul 5% imponibile: 1.200 euro;
  • tassazione effettiva sul dividendo percepito: 1,2%.

Il confronto con la tassazione del socio persona fisica rende evidente il differenziale: una distribuzione diretta a favore di una persona fisica, fuori dal regime d’impresa, è ordinariamente assoggettata a ritenuta o imposta sostitutiva del 26%. La stessa logica era richiamata anche dalla Circolare Assoholding n. 1/2026, che distingueva espressamente il trattamento dei soggetti in regime d’impresa da quello delle persone fisiche non imprenditori.

Il differenziale esiste. Ma va letto con la cautela tecnica che merita. La tassazione holding 1,2% funziona solo se è inserita in una struttura corretta. Quando diventa lo slogan con cui si giustifica la costituzione della holding, l’analisi è già partita nel modo sbagliato.

Il meccanismo fiscale della tassazione holding 1,2%

La tassazione effettiva dell’1,2% nasce da un passaggio preciso: la percezione di dividendi da parte di una holding società di capitali soggetta a IRES.

La società operativa produce utili, delibera la distribuzione e trasferisce il dividendo alla holding. In capo alla holding, il dividendo non concorre integralmente alla base imponibile. Solo il 5% entra nel reddito imponibile; su quel 5% si applica l’IRES ordinaria del 24%.

Il calcolo è aritmetico, ma la sua applicazione è giuridica. Conta il soggetto che incassa il dividendo. Conta la natura della partecipazione. Conta il regime fiscale del percettore. Conta la destinazione successiva della liquidità. Conta, soprattutto, la funzione della holding nell’architettura complessiva.

Una holding che riceve dividendi per reinvestirli, finanziare altre società del gruppo, sostenere operazioni di crescita, presidiare il passaggio generazionale o centralizzare la regia finanziaria opera dentro una logica riconoscibile. In questo caso la fiscalità agevolata non è una scorciatoia, ma l’effetto coerente di una struttura societaria dotata di funzione.

Il quadro normativo 2026

Il 2026 ha reso evidente quanto sia pericoloso ragionare sulla holding come se la normativa fiscale fosse un ambiente immobile.

La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto una modifica rilevante al regime di Dividend Exemption e Participation Exemption. In particolare, aveva previsto soglie minime di rilevanza della partecipazione: almeno il 5% del capitale sociale della partecipata, oppure un valore fiscale riconosciuto non inferiore a 500.000 euro. Al di sotto di tali soglie, il dividendo avrebbe perso l’esclusione del 95%, concorrendo integralmente alla formazione del reddito imponibile. Assoholding, nella Circolare n. 1/2026, aveva evidenziato le criticità strutturali di questa impostazione, segnalando il rischio di incertezza normativa, aggravio amministrativo e possibili effetti distorsivi lungo le catene partecipative.

Il successivo decreto-legge n. 38/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 ed entrato in vigore il 28 marzo 2026, ha ripristinato il regime ordinario in materia di dividendi e PEX con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Assoholding ha letto questo intervento come un ritorno alla coerenza sistematica del regime di esclusione, dopo una fase di forte instabilità interpretativa e applicativa.

La lezione è netta: la convenienza fiscale della holding non può essere valutata una volta per tutte. Va verificata nel periodo d’imposta rilevante, sulla base della normativa vigente, della struttura effettiva e della documentazione disponibile.

L’errore principale: trattare l’1,2% come la ragione della holding

Nella pratica, l’equivoco nasce qui. La tassazione holding 1,2% viene assunta come punto di partenza della scelta. Si crea la holding perché “così i dividendi pagano l’1,2%”. Il ragionamento appare lineare, ma trascura la natura stessa della holding.

La holding è una struttura di governo. Serve a organizzare partecipazioni, coordinare società, proteggere asset, disciplinare rapporti tra soci, rendere ordinata la circolazione della ricchezza imprenditoriale, preparare successioni, gestire liquidità e investimenti. Il beneficio fiscale ha senso quando si colloca dentro questa funzione.

Quando la holding viene costituita solo per intercettare il differenziale tra 1,2% e 26%, il rischio è costruire una società formalmente corretta ma sostanzialmente debole. Una società che incassa dividendi senza attività riconoscibile, senza governance documentata, senza flussi coerenti, senza una strategia patrimoniale, senza un piano di utilizzo della liquidità.

Il problema, in questi casi, non è l’articolo 89 del TUIR. Il problema è la struttura che pretende di utilizzarlo senza reggere alla verifica.

Dividendi alla holding e dividendi al socio: il passaggio che molti saltano

La tassazione holding 1,2% riguarda il dividendo percepito dalla holding. Non esaurisce la fiscalità dell’intera catena.

Se la holding incassa il dividendo e trattiene la liquidità per reinvestirla, il vantaggio può essere significativo. La liquidità rimane nel perimetro societario, può essere destinata a nuove acquisizioni, finanziamenti infragruppo, investimenti immobiliari, operazioni straordinarie o progetti di sviluppo.

Se invece la holding incassa il dividendo e lo redistribuisce immediatamente ai soci persone fisiche, l’analisi cambia. Alla tassazione in capo alla holding si aggiunge la fiscalità della successiva distribuzione ai soci.

Il punto tecnico è questo: la convenienza non si misura sul primo incasso. Si misura sull’intero ciclo della liquidità.

Dove resta il denaro? Per quale ragione viene accentrato? Quale funzione svolge nella holding? Serve al gruppo, alla famiglia, alla governance, agli investimenti, alla successione? Oppure transita soltanto per ridurre temporaneamente l’imposizione apparente?

Sono domande decisive. E sono domande che nessun calcolo percentuale può sostituire.

Quando la tassazione holding 1,2% è coerente

La tassazione effettiva dell’1,2% assume solidità quando la holding ha una funzione sostanziale.

Accade, ad esempio, quando la holding coordina più società operative e riceve dividendi per finanziare nuovi investimenti. Oppure quando accentra la tesoreria di gruppo, governa partecipazioni diversificate, sostiene operazioni di acquisizione, pianifica l’ingresso della nuova generazione o separa il patrimonio dalla gestione operativa.

In queste situazioni, l’incasso del dividendo non è un episodio fiscale. È un flusso interno a un’architettura. La holding ha una funzione leggibile. Le delibere hanno una motivazione. Lo statuto disciplina i rapporti tra soci. I flussi finanziari sono tracciabili. La documentazione spiega le ragioni dell’operazione.

Una struttura così impostata non vive della percentuale. Vive della sua coerenza. L’1,2% ne è una conseguenza.

Quando la tassazione holding 1,2% diventa un segnale di fragilità

Ci sono casi in cui la formula dell’1,2% produce aspettative distorte.

Il primo segnale è la holding appena costituita senza reale funzione economica. Esiste una società, ma non esiste una regia. Non ci sono delibere sostanziali, non c’è una pianificazione patrimoniale, non c’è un coordinamento effettivo delle partecipazioni.

Il secondo segnale è la redistribuzione immediata ai soci. La liquidità entra nella holding e ne esce senza che sia chiaro il ruolo del passaggio intermedio. In questi casi la convenienza va ricalcolata sull’intera catena, non sul singolo incasso.

Il terzo segnale è l’assenza di governance. Statuti generici, clausole non personalizzate, mancanza di patti, assenza di regole tra soci o rami familiari. Una holding nata per governare che non governa produce complessità, non ordine.

Il quarto segnale è la mancanza di sostanza economica. Una società che non svolge attività riconoscibile, non prende decisioni, non documenta flussi e non coordina realmente il gruppo resta esposta. Anche quando il trattamento fiscale astratto è corretto.

Il quinto segnale è l’assenza di presidio contabile. La holding non si difende solo nello statuto o nell’atto costitutivo. Si difende anche nelle scritture, nei verbali, nei contratti, nelle causali, nei movimenti di liquidità, nella coerenza tra ciò che viene dichiarato e ciò che viene fatto.

La holding corretta arriva alla governance

Molti imprenditori entrano nel tema holding per una ragione fiscale. È naturale. La fiscalità è visibile, misurabile, immediata. Ma una holding costruita bene apre un percorso più ampio.

La prima esigenza può essere l’ottimizzazione dei dividendi. Da lì si passa alla contabilità holding-aware, alla corretta gestione dei flussi, alla revisione dello statuto, alla governance dei soci, al passaggio generazionale, alla protezione patrimoniale, agli strumenti evoluti.

Il valore cresce quando la struttura diventa progressivamente più leggibile.

Punto di ingresso Evoluzione naturale
Tassazione holding 1,2% Verifica dei dividendi, della destinazione della liquidità e dei requisiti fiscali
Fiscalità strutturata Contabilità holding-aware e presidio dei flussi
Holding correttamente costituita Statuto personalizzato, governance e clausole di protezione
Governance ordinata Passaggio generazionale e rapporti tra eredi
Piano successorio Patti di famiglia, società semplice, trust, veicoli fiduciari
Architettura completa Riorganizzazioni, M&A familiare, advisory patrimoniale

La holding produce valore quando rende più ordinato il rapporto tra impresa, patrimonio, soci e futuro.

Il costo vero di una holding costruita male

La convenienza di una holding non si valuta al momento della costituzione. Si valuta quando la struttura viene messa alla prova.

Un accertamento. Una successione. Una lite tra soci. Una cessione di partecipazioni. Un finanziamento bancario. Una distribuzione di dividendi. Un conferimento. Un ingresso della nuova generazione.

È in questi passaggi che emerge la qualità del progetto.

Una holding costruita male può generare costi di correzione, modifiche statutarie, operazioni straordinarie non previste, consulenze aggiuntive, contenziosi, inefficienze fiscali, conflitti familiari e perdita di controllo. Il costo iniziale, in molti casi, è la parte meno significativa. Il costo vero appare quando la struttura incontra la complessità che avrebbe dovuto governare.

La tassazione holding 1,2% ha senso dentro una holding che regge. Diventa fragile quando prende il posto dell’analisi.

FAQ

Che cos’è la tassazione holding 1,2%?
È l’effetto fiscale che può derivare dalla parziale esclusione dei dividendi percepiti da una holding soggetta a IRES. Il 95% del dividendo è escluso da imposizione; il 5% residuo concorre al reddito imponibile ed è tassato con IRES ordinaria al 24%.

La tassazione holding 1,2% si applica sempre?
No. Va verificata in base al soggetto che percepisce il dividendo, alla normativa vigente, alla struttura societaria e alla destinazione della liquidità.

La holding consente sempre di pagare meno imposte sui dividendi?
La holding può generare efficienza fiscale quando ha una funzione reale e quando la liquidità resta o viene utilizzata coerentemente nel perimetro societario. Se la liquidità viene redistribuita ai soci persone fisiche, occorre considerare anche la fiscalità successiva.

Cosa è cambiato nel 2026 sulla Dividend Exemption?
La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto soglie minime per accedere al regime di esclusione. Il decreto-legge n. 38/2026 ha poi ripristinato il regime ordinario con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Quando la tassazione holding 1,2% è davvero utile?
Quando la holding coordina partecipazioni, gestisce flussi, reinveste liquidità, sostiene la crescita del gruppo, presidia la governance o accompagna il passaggio generazionale.

Come verificare se la propria holding è strutturata correttamente?
Serve una Radiografia della struttura: fiscale, societaria, contabile, statutaria, patrimoniale e successoria. Il calcolo dell’1,2% è solo una parte dell’analisi.

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u/Assoholding — 24 days ago

Capire perché creare una holding significa andare oltre l’idea semplicistica della “società che possiede altre società”. Nella pratica, una holding viene costituita quando serve una struttura capace di organizzare la proprietà, coordinare le decisioni strategiche e rendere più ordinata la gestione del patrimonio e del gruppo. La holding nasce spesso per protezione patrimoniale, governo unitario delle partecipazioni, continuità familiare e maggiore efficienza nella gestione complessiva del business.

La holding, quindi, non è soltanto un contenitore di quote. È una cabina di regia che può aiutare a separare il livello della proprietà dal livello dell’operatività, consentendo di governare meglio società diverse, soci diversi e obiettivi diversi. Questa funzione diventa particolarmente importante quando il gruppo cresce, quando il patrimonio da presidiare aumenta o quando occorre prevenire conflitti tra i soggetti coinvolti nell’impresa.

La prima ragione : protezione patrimoniale

Uno dei motivi più frequenti per creare una holding è la protezione patrimoniale. La holding viene spesso utilizzata per mettere ordine nella titolarità degli asset, proteggere il patrimonio aziendale e preservarlo da vicende personali, familiari, successorie o da aggressioni esterne. Questo non significa che la holding sia uno “scudo automatico” o una protezione assoluta, ma che può contribuire a costruire una struttura più razionale e più solida, se ben progettata.

In termini concreti, la holding consente di concentrare le partecipazioni in un unico soggetto e di distinguere meglio tra attività operative e regia patrimoniale. Questo aiuta a rendere più leggibile il gruppo, a presidiare meglio gli equilibri tra soci e a evitare che le scelte sulla proprietà siano continuamente esposte alle dinamiche delle singole società operative. La protezione patrimoniale, dunque, non va intesa come automatismo difensivo, ma come migliore architettura del patrimonio.

La seconda ragione del perché creare una holding: governance più chiara e più forte

L’altra grande ragione per creare una holding è la governance. Quando ci sono più società, più soci o più rami familiari, la holding consente di centralizzare il controllo e di rendere più ordinati i processi decisionali. La holding di famiglia è uno strumento di governo, tutela e continuità, capace di indirizzare la gestione in modo unitario e coerente con la visione imprenditoriale della famiglia o del gruppo.

Sul piano operativo, questo significa poter definire con maggiore chiarezza chi decide, su cosa decide e con quali regole. Statuti, patti parasociali e meccanismi di governance trovano nella holding un livello più adatto per disciplinare il controllo, l’ingresso di nuovi soci, l’uscita di alcuni partecipanti e la gestione dei conflitti, senza scaricare ogni tensione direttamente sulle società operative. La holding aiuta a definire ruoli e responsabilità e a governare i conflitti “a monte”, cioè a livello della capogruppo.

Perché la holding è utile nelle imprese familiari

Nelle imprese familiari, la holding è spesso creata perché consente di tenere insieme patrimonio, continuità e regole di famiglia. La holding di famiglia non è un semplice contenitore di partecipazioni, ma uno strumento di politica d’impresa familiare, utile per stabilizzare la compagine, razionalizzare il controllo e preparare il passaggio generazionale con una governance più ordinata.

Questo è decisivo quando il fondatore vuole evitare che la successione frammenti l’impresa o generi paralisi decisionali. Creare una holding significa poter gestire i rapporti tra eredi e rami familiari a un livello superiore, mantenendo più stabile l’operatività delle società controllate. In questa prospettiva, la holding diventa uno strumento di continuità: non elimina i problemi in automatico, ma crea un luogo più adatto per governarli.

La base giuridica: controllo e direzione del gruppo

Dal punto di vista del diritto societario, la holding assume rilievo perché esercita o può esercitare controllo e, in molti casi, direzione e coordinamento. L’articolo 2359 del Codice civile considera controllate le società in cui un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante oppure di un’influenza dominante derivante da particolari vincoli contrattuali. Questo è il fondamento tecnico per capire quando una società può davvero porsi come capogruppo.

A ciò si aggiunge l’articolo 2497 del Codice civile, che disciplina l’attività di direzione e coordinamento. La norma prevede responsabilità per la società o l’ente che esercita tale attività in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società eterodirette. In termini semplici, la holding può guidare il gruppo, ma deve farlo con correttezza, trasparenza e coerenza con l’interesse delle società controllate. Questo chiarisce un punto essenziale: la holding non è solo potere, è anche responsabilità di governance.

Perché la holding non serve solo a “difendersi”

Una delle idee più diffuse ma più riduttive è che la holding serva solo a difendere il patrimonio. In realtà, la sua funzione è più ampia.  La holding permette anche di amministrare e gestire il patrimonio in modo più efficiente, coordinare società diverse, dare ordine alla struttura imprenditoriale e rendere il gruppo più adatto a operazioni di crescita, investimento o riorganizzazione.

Per questo si crea una holding non solo quando c’è un rischio da contenere, ma anche quando c’è un progetto da costruire: espansione del business, ingresso di nuovi investitori, ridefinizione dei ruoli tra soci, pianificazione della successione o maggiore separazione tra proprietà e attività operative. La vera logica della holding è quella di una governance evoluta, non di una semplice barriera difensiva.

Quando la creazione di una holding ha più senso

Creare una holding ha di solito più senso quando esistono più partecipazioni o più società, quando l’assetto proprietario è complesso, quando ci sono più persone coinvolte nelle decisioni strategiche o quando l’impresa familiare deve affrontare una fase di transizione. In questi contesti, la holding consente di dare un ordine più chiaro al gruppo e di trattare governance e patrimonio in un perimetro più coerente.

Al contrario, se non esiste una reale complessità da governare, la holding rischia di essere percepita come una struttura in più, con costi e adempimenti che non trovano un vero equilibrio nei benefici. La ragione per creare una holding, quindi, non è teorica: è sempre legata alla presenza di un’esigenza concreta di organizzazione, stabilità e controllo strategico.

In sintesi: perché creare una holding?

In sintesi, si crea una holding per proteggere meglio il patrimonio e per governare meglio il gruppo. La protezione patrimoniale riguarda l’ordine nella titolarità degli asset e la separazione tra regia e operatività; la governance riguarda invece la capacità di coordinare società, soci, eredi e strategie in modo più stabile e leggibile. È questa combinazione tra tutela e governo che rende la holding uno strumento così rilevante, soprattutto nei gruppi societari e nelle imprese familiari.

FAQ

Perché si crea una holding?

Si crea per organizzare meglio partecipazioni, patrimonio e decisioni strategiche, soprattutto quando esistono più società o una struttura proprietaria complessa.

La holding serve davvero per la protezione patrimoniale?

Può essere utile in ottica di protezione patrimoniale, ma non è uno scudo automatico: funziona se è coerente, ben progettata e inserita in una governance corretta.

Perché la holding è importante per la governance?

Perché consente di centralizzare il controllo, chiarire ruoli e responsabilità e governare i rapporti tra soci o familiari senza interferire direttamente con l’operatività quotidiana delle società controllate.

Qual è il fondamento giuridico della holding?

Il quadro giuridico ruota intorno al controllo ex art. 2359 c.c. e alla direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.

u/Assoholding — 29 days ago

Come funziona una holding tra capogruppo e controllate

Chi vuole sapere “come funziona una holding tra capogruppo e controllate” di solito vuole una risposta concreta, non solo una definizione teorica. La spiegazione più chiara è questa: la holding funziona come il livello superiore del gruppo. La capogruppo detiene le partecipazioni, indirizza le scelte strategiche e coordina il sistema; le controllate restano invece le società che svolgono l’attività operativa, con propria autonomia giuridica.

Questa struttura è molto usata perché permette di separare il piano della proprietà e della governance dal piano dell’operatività quotidiana. In pratica, la holding non sostituisce le società del gruppo, ma le organizza. È il luogo in cui si concentrano partecipazioni, controllo, decisioni di lungo periodo e, spesso, la visione strategica complessiva.

Il punto di partenza: la holding detiene le partecipazioni

Il funzionamento della holding comincia dalla detenzione delle quote o azioni delle società del gruppo. Sul piano civilistico, questo si collega alla nozione di controllo dell’art. 2359 c.c., che considera controllate le società in cui un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, oppure di voti sufficienti per un’influenza dominante, oppure di tale influenza in forza di particolari vincoli contrattuali. Ciò vuol dire che la capogruppo può funzionare come tale anche senza possedere il 100% del capitale delle controllate.

Da un punto di vista pratico, questo assetto può nascere in diversi modi: conferendo le partecipazioni già esistenti in una nuova società madre, riorganizzando una struttura preesistente, oppure costruendo progressivamente il gruppo attraverso acquisizioni. Assoholding richiama, nelle proprie FAQ, proprio il tema del conferimento di partecipazioni come uno degli snodi operativi centrali della costituzione di una holding.

Che cosa fa la capogruppo

Una volta costituita, la capogruppo non serve solo a “tenere in pancia” partecipazioni. Serve soprattutto a governare il gruppo. La holding consente di governare partecipazioni e investimenti con maggiore ordine, di rendere più chiari i rapporti infragruppo e di sostenere nel tempo scelte di crescita o di riassetto. Questo significa che la capogruppo presidia le decisioni strategiche, la struttura proprietaria, il rapporto tra soci e, spesso, le grandi operazioni del gruppo.

Detto in modo semplice, la holding definisce il “dove stiamo andando”, mentre le controllate si occupano del “come lavoriamo ogni giorno”. Il baricentro, quindi, si sposta: la regia non è più dispersa tra tante società o persone fisiche, ma viene concentrata in un unico soggetto superiore.

Che cosa fanno le controllate

Le controllate, invece, sono le società operative del gruppo. Producono, vendono, assumono personale, stipulano contratti e affrontano il rischio della specifica attività imprenditoriale. Anche se appartengono al gruppo, non perdono la propria soggettività giuridica. Questo è uno degli aspetti più importanti per comprendere come funziona davvero una holding.

In concreto, quindi, la holding non “assorbe” le controllate. Le coordina, ma lascia loro una propria vita societaria: propri organi, proprio bilancio, propri obblighi, propri rapporti con i terzi. È proprio questa autonomia giuridica delle società figlie che rende necessario un buon sistema di governance di gruppo.

Il modello capogruppo + controllate

E' fondamentale sintetizzare bene il funzionamento della holding nel modello “capogruppo + controllate”. La logica è semplice: al vertice c’è la società madre; sotto, una o più società figlie operano nei rispettivi settori o rami di attività. Questo permette di centralizzare il controllo senza rinunciare alla specializzazione delle singole società. È un assetto particolarmente utile quando il gruppo è articolato, cresce nel tempo o opera in aree di business diverse.

In molte situazioni, inoltre, la holding viene scelta proprio per mettere ordine dove prima c’era frammentazione. Più società, più soci, più rami familiari o più investimenti possono rendere difficile una regia diretta e lineare. La capogruppo crea allora un livello superiore in cui concentrare il controllo e razionalizzare il governo complessivo.

Holding pura e holding mista: cosa cambia nel funzionamento

Il funzionamento concreto cambia anche in base al tipo di holding. Bisogna distinguere la holding pura, che si limita alla gestione delle partecipazioni e al coordinamento strategico, dalla holding mista, che oltre a detenere le partecipazioni svolge anche attività industriale o commerciale. La differenza è importante perché modifica il grado di operatività diretta della capogruppo, ma non cambia la logica di fondo del rapporto con le controllate. In una holding pura la separazione tra regia e operatività è molto netta. In una holding mista, invece, la capogruppo governa il gruppo ma è anche essa stessa un soggetto operativo.

Come funziona una holding di famiglia

Il funzionamento della holding diventa ancora più chiaro se guardiamo alla holding di famiglia. I membri della famiglia possono conferire nella holding le proprie partecipazioni nelle società operative, trasferendo così il controllo al livello superiore della capogruppo. Una volta costituita, la holding definisce le decisioni strategiche e di governance, mentre le società controllate mantengono la gestione quotidiana.

Questo modello ha una forza particolare nelle imprese familiari perché consente di separare le dinamiche affettive o successorie dall’operatività d’impresa. La holding di famiglia può razionalizzare il controllo, stabilizzare la compagine e gestire eventuali conflitti a livello di holding senza impatti diretti sull’operatività delle società.

Quando il funzionamento diventa direzione e coordinamento

Se la capogruppo non si limita a possedere partecipazioni ma esercita un vero indirizzo unitario, entra in gioco la disciplina della direzione e coordinamento. L’art. 2497 c.c. prevede responsabilità quando l’attività di direzione e coordinamento viene esercitata in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Inoltre, la normativa e la prassi camerale richiamano l’obbligo di pubblicità della soggezione a direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis c.c.

Questo significa che una holding funziona bene non solo se ha un organigramma chiaro, ma anche se i rapporti tra capogruppo e controllate sono giuridicamente coerenti, trasparenti e tracciabili. Una cattiva impostazione iniziale si riflette poi su decisioni, contratti, operazioni straordinarie e gestione quotidiana.

Gli errori più comuni nel funzionamento della holding

Uno degli errori più frequenti è immaginare che la holding, una volta creata, “risolva tutto da sola”. La costituzione della holding incide su flussi finanziari, perimetro del gruppo, tracciabilità delle decisioni e rapporti infragruppo. Se questi aspetti non sono impostati bene dall’inizio, la struttura rischia di diventare poco chiara e più costosa da governare.

Un secondo errore è confondere centralizzazione strategica con invasione operativa. La holding funziona bene quando coordina senza svuotare le controllate della loro corretta autonomia giuridica e gestionale. In termini pratici, questo richiede ruoli chiari, buon impianto documentale e coerenza tra assetto societario e finalità del gruppo.

In sintesi

Una holding funziona detenendo le partecipazioni delle società del gruppo, centralizzando il controllo strategico nella capogruppo e lasciando alle controllate la gestione operativa. Il modello “capogruppo + controllate” consente di mettere ordine nella proprietà, nella governance e nelle decisioni di lungo periodo, a condizione che il rapporto di gruppo sia costruito in modo corretto e trasparente.

FAQ

Come funziona una holding in parole semplici?

La capogruppo possiede le partecipazioni e decide la strategia del gruppo; le controllate continuano a svolgere l’attività operativa quotidiana.

Le controllate perdono la loro autonomia?

No. Possono perdere autonomia economica, ma mantengono autonomia giuridica, con propri organi e propri rapporti con i terzi.

Una holding deve possedere per forza il 100% delle società figlie?

No. Il controllo può esistere anche con partecipazioni inferiori, se ricorrono i presupposti dell’art. 2359 c.c

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u/Assoholding — 30 days ago

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